In ambito civile, uno dei temi più ricorrenti riguarda i danni causati da cose in custodia, disciplinati dall’art. 2051 del Codice Civile. Il principio è chiaro: chi ha la custodia di una cosa – che si tratti di un bene mobile o immobile – è responsabile dei danni che essa provoca, salvo che dimostri il caso fortuito.
Negli anni, la giurisprudenza ha elaborato due concetti chiave per comprendere la responsabilità in questi casi: il valore di insidia e il trabocchetto. Due espressioni che hanno un peso concreto quando si parla di cadute su marciapiedi sconnessi, incidenti in aree condominiali o danni causati da beni pubblici e privati.
Danni da cose in custodia: valore di insidia o trabocchetto
Art. 2051 c.c.: la regola generale
L’articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Questo significa che il custode – proprietario, condominio, Comune, gestore – risponde in via oggettiva dei danni subiti da terzi. La vittima deve soltanto provare:
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l’esistenza del danno,
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il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia.
Il custode, per liberarsi, deve dimostrare che l’evento è stato causato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile (il cosiddetto caso fortuito).
Insidia o trabocchetto: cosa significa?
Tradizionalmente, quando si parlava di responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni causati da beni demaniali (strade, marciapiedi, piazze), si faceva riferimento ai concetti di insidia e trabocchetto.
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Insidia: una situazione di pericolo occulto, non prevedibile né evitabile da parte del cittadino che utilizza normalmente il bene.
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Trabocchetto: un pericolo improvviso e ingannevole, che induce in errore l’utente medio.
Esempi tipici sono:
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una buca profonda ma coperta da acqua piovana, quindi non visibile;
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un gradino improvviso senza segnaletica;
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un ostacolo anomalo e nascosto in un percorso pedonale.
In questi casi si riteneva che la responsabilità scattasse solo se la vittima non poteva ragionevolmente prevedere il pericolo.
L’evoluzione giurisprudenziale
Negli ultimi anni, però, la giurisprudenza della Cassazione ha superato il filtro dell’insidia e trabocchetto. Oggi si ritiene che l’art. 2051 c.c. configuri una responsabilità oggettiva: non occorre dimostrare che il pericolo fosse occulto, ma basta provare che il danno è stato causato dalla cosa in custodia.
Il concetto di insidia o trabocchetto resta utile come criterio interpretativo: serve a valutare se il custode poteva e doveva prevedere il rischio. Tuttavia, il nodo centrale rimane il rapporto tra la cosa e l’evento dannoso.
Caso fortuito e responsabilità del danneggiato
La responsabilità del custode può essere esclusa solo se il danno deriva da un evento imprevedibile e inevitabile, come:
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il comportamento anomalo della stessa vittima (distrazione grave, condotta imprudente),
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un evento naturale eccezionale (ad esempio una tempesta improvvisa che provoca la caduta di un albero appena controllato).
La Cassazione ha sottolineato che il custode non può limitarsi a sostenere che il pericolo era visibile: deve dimostrare che il danno è dipeso unicamente da fattori estranei alla sua sfera di controllo.
Esempi pratici di danni da cose in custodia
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Marciapiedi sconnessi: se un cittadino cade a causa di una buca o di mattonelle dissestate, il Comune è responsabile salvo prova del caso fortuito.
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Scale condominiali: il condominio risponde se le scale sono mal illuminate o senza corrimano, anche se il difetto era visibile.
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Caduta di oggetti da balconi: il proprietario risponde dei danni, salvo dimostrare cause eccezionali non prevedibili.
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Incidenti in centri commerciali: il gestore risponde se il pavimento è bagnato e scivoloso senza segnalazione.
Danni da cose in custodia: valore di insidia o trabocchetto
I danni da cose in custodia rappresentano un ambito delicato della responsabilità civile. L’idea di insidia o trabocchetto ha avuto un ruolo centrale in passato, ma oggi la giurisprudenza valorizza soprattutto il principio oggettivo dell’art. 2051 c.c.: il custode è responsabile dei danni salvo prova del caso fortuito.
Per le vittime, questo significa una maggiore tutela: non occorre dimostrare che il pericolo fosse occulto, ma solo che il danno è stato causato dalla cosa in custodia. Per i custodi, invece, aumenta l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire i rischi.